IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, comma secondo, d.P.R. n. 570/1960 sollevata dal pubblico ministero in riferimento all'estrema brevita' del termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'art. 90 d.P.R. citato, che e' stato contestato agli imputati, per violazione dei principi di ragionevolezza, di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione; Sentiti i difensori degli imputati; O s s e r v a Premesso che il reato di cui all'art. 90, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contestato a tutti gli imputati, pur essendo punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa e' soggetto ad un termine prescrizionale di soli due anni, secondo il disposto dell'art. 100, comma secondo, d.P.R. citato; Rilevato che l'estrema brevita' di tale termine, ove si consideri il diverso e molto piu' lungo termine ordinario decennale previsto dall'art. 157, n. 3, c.p., con riferimento a delitti puniti con identica pena edittale massima appare del tutto irragionevole, vieppiu' rilevando come identico termine prescrizionale sia previsto dall'art. 157, n. 6 c.p. per fatti di ben minore gravita', quali le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria; Considerato ancora che l'art. 479 c.p. contestato unitamente all'art. 90 predetto per condotte analoghe, e' sottoposto al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 157, n. 3 c.p.; Atteso che la pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 90, d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice del marcato disvalore sociale che il legislatore ha voluto attribuire a tale condotta, trattandosi di norme poste a tutela del corretto e regolare svolgimento del procedimento elettorale e, conseguentemente del funzionamento delle istituzioni democratiche, cio' rende tanto piu' incomprensibile che per siffatte violazioni sia previsto lo stesso termine prescrizionale stabilito per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda e dunque per fatti di minima rilevanza sociale; Ritenuto che tale previsione si palesi dunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto situazioni analoghe sono irragionevolmente sottoposte ad un diverso trattamento normativo, nonche' con l'art. 112 della Costituzione perche', per la complessita' e durata degli accertamenti da svolgersi sulla regolarita' di rilevante numero di sottoscrizioni per liste elettorali, l'assoluta esiguita' del termine prescrizionale vanificherebbe in concreto l'effettivita' dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, nonche' con l'art. 97 della Costituzione in quanto si determinerebbe un inutile dispendio di attivita' processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del termine prescrizionale; Osservato che, poiche' e' fondamentale prevedibile, allo stato degli atti, che la prescrizione dei reati di cui all'art. 90, d.P.R. n. 570/1960, maturera' il prossimo 10 maggio per quanto prospettato dal pubblico ministero mediante la produzione del verbale dell'ufficio centrale per il turno di ballottaggio in data 9 maggio 1995, e quindi certamente ben prima della conclusione del presente grado di giudizio, nel quale non e' ancora intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento ed in cui e' stata autorizzata la citazione di oltre 240 testi da parte della sola pubblica accusa; che, nella fattispecie, la questione appare di concreta ed immediata, e non meramente astratta ed ipotetica, rilevanza, tenuto anche conto dei processi indifferibili iscritti a ruolo, anche a carico di detenuti e per fatti piu' gravi e risalenti nel tempo, per le prossime udienze sino al 9 maggio c.a., sicche' e' fin d'ora certo che la sentenza conclusiva del presente grado non potra' intervenire prima del compimento del termine prescrizionale; che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale.